Art. 3
3 / 3In vigore dal 22 ott 1954
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all', mediante appositi verbali da redigersi dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, rispettivamente per i beni compresi nel territorio delle due Province, con l'intervento dei delegati delle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano e della Regione.
Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale demanio - alla Giunta regionale, alle Intendenze di finanza di Trento o di Bolzano. Altra copia sarà trattenuta dai predetti Uffici tecnici erariali.
Successivamente le Intendenze di finanza di Trento e Bolzano provvederanno a rimettere al Presidente della Giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 81. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;918#art-3