Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie; Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410; Uditi i pareri della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 14 maggio 1954 stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante del comune di Pisa, per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di detta città. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1954 EINAUDI MATTARELLA - GAVA Visto, i Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
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