Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il regio decreto 18 marzo 1935, n. 851, con il quale l'abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al quartiere San Giovanni;
Ritenuto che 6 stata accertata la necessità di estendere il consolidamento all'intero abitato;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31384, emesso nell'adunanza del 15-16 febbraio 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'intero abitato di Caltagirone, in provincia di Catania, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1954
EINAUDI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 84. - TEMPESTA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;729#art-1