Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine; Vista la deliberazione 18 novembre 1953, n. 129, con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211, che la legge medesima sia resa applicabile nel territorio di quella Provincia; Ritenuta l'opportunità di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: La legge 9 giugno 1901, n. 211, è resa applicabile nel territorio della provincia di Vercelli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 20, - CARLOMAGNO
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