Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 8 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; Visto l'art. 13 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1946, n. 9; Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il terzo comma dell'art. 60 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è modificato come segue: "Tutti i concorsi ed esami di cui al precedente comma non possono essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso ed esame analogo precedente. Tuttavia il Ministro, in casi di speciali necessità, può indire concorsi ed esami anche prima che sia decorso l'anzidetto periodo di un anno, purchè non indica più di un concorso ed esame in ciascun anno solare. "I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonché le norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-26;496#art-1