Art. 2
2 / 3In vigore dal 21 lug 1954
La graduatoria di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dall'Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabiliti nel bando di concorso, a pena di decadenza:
a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego;
d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nel primo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-24;368#art-2