Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1 ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1 ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505; 30 ottobre 1949, n. 1058; 4 luglio 1930, n. 1255; 31 ottobre 1930, n. 1312 e 31 agosto 1951, n. 1102;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
"Malattie infettive;
Parassitologia;
Urologia;
Semeiotica medica;
Puericoltura".
Art. 48, comma primo. - Dopo la laurea in scienze naturali sono aggiunte le seguenti:
"in scienze biologiche;
in scienze geologiche".
Art. 49. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:
"14) Scienza dell'alimentazione;
15) Fisiologia generale (corso speciale per chimici)".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e aggiunto quello di:
"14) Fisiologia e igiene del lavoro industriale".
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
" 9) Elettrologia;
10) Onde elettromagnetiche;
11) Radioattività;
12) Ottica;
13) Acustica;
14) Termologia;
15) Calcolo delle probabilità;
16) Meccanica superiore;
17) Geometria differenziale".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
" 9) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
10) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
11) Calcolo delle probabilità;
12) Calcoli numerici e grafici;
13) Teoria dei numeri;
14) Geometria differenziale;
15) Geometria algebrica;
16) Topologia;
17) Storia delle matematiche".
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
"13) Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
14) Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;
15) Calcolo delle probabilità;
16) Calcoli numerici e grafici;
17) Geometria differenziale;
18) Meccanica statistica;
19) Topologia;
20) Onde elettromagnetiche;
21) Storia, delle matematiche".
Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"16) Entomologia agraria;
17) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
18) Genetica;
19) Petrografia;
20) Vulcanologia;
21) Statistica".
Dopo l'art. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Laurea in scienze biologiche.
Art. 55. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Etnologia;
5) Genetica;
6) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) Idrobiologia e pescicoltura;
8) Patologia generale;
9) Microbiologia;
10) Parassitologia;
11) Entomologia agraria;
12) Fisiologia vegetale;
13) Patologia vegetale;
14) Geologia;
15) Paleontologia;
16) Statistica.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Laurea in scienze geologiche
Art. 56. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
13) Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica.
Gli insegnamenti di "botanica" e di "zoologia" debbono avere indirizzo biogeografico.
Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 59 (già 57). - Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per le lauree in chimica ed in chimica industriale iscrizione all'insegnamento di esercitazioni di preparazioni chimiche ed il relativo esame devono precedere l'iscrizione alle esercitazioni di analisi chimica qualitativa; l'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di chimica generale ed inorganica I e di fisica sperimentale I".
Al sesto comma è aggiunto quanto appresso:
"L'esame di mineralogia deve essere preceduto dagli esami di: istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica;
Dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:
"Per il biennio propedeutico agli studi di ingegneria l'esame di mineralogia e geologia deve essere preceduto dagli esami di: geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale I".
"Per il corso di laurea in scienze geologiche lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quelli di istituzioni di matematiche, di chimica e di lisica; l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia geografia fisica; quello di geologia applicata se non ha superato quello di geologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro 85, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;754#art-1