Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 ago 1954
N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata "Opera San Giuseppe", con sede in Dogliani (Cuneo), canonicamente eretta con decreto del Vescovo di Mondovì in data 19 luglio 1951, e ne viene approvato lo statuto datato 26 maggio 1951. Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 167. - CARLOMAGNO
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