Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dal 19 giugno 1954 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue:
Sigari
Toscani: L. 8000 al kg. peso convenzionale;
Toscanelli: L. 7200 al kg. peso convenzionale;
Sigaretti Roma: L. 7200 al kg. peso convenzionale.
Sigarette nazionali Esportazione: L. 10.000 al kg. peso convenzionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 151. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;292#art-1