Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal 19 giugno 1954 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue: Sigari Toscani: L. 8000 al kg. peso convenzionale; Toscanelli: L. 7200 al kg. peso convenzionale; Sigaretti Roma: L. 7200 al kg. peso convenzionale. Sigarette nazionali Esportazione: L. 10.000 al kg. peso convenzionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 151. - CARLOMAGNO
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