Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398: e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550 e 30 luglio 1953, n. 716;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 2 gennaio 1952, n. 22;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare lo nuove modifiche proposte, Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
12) "Storia dei trattati e politica internazionale;
13) Esegesi delle fonti del diritto romano;
14) Diritto comune;
15) Storia delle dottrine politiche".
L'art. 19 relativo al corso di laurea in scienze politiche è sostituito dal seguente:
"Lo studente non è ammesso a sostenere:
a) nessun esame di diritto privato o pubblico senza, aver rispettivamente superato gli esami di istituzioni di diritto privato o di diritto pubblico
b) l'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica;
c) gli esami di storia e politica coloniale e di storia dei trattati e politica internazionale se non ha superato l'esame di storia moderna".
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
11) "Lingue e letterature slave;
12) Antichità sarde;
13) Storia della Sardegna;
14) Linguistica sarda".
TITOLO VIII. - Facoltà di ingegneria
Art. 54. - La Facoltà di ingegneria comprende il triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria ed in ingegneria civile - Sottosezione edile.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.
Art. 55. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria mineraria:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Chimica applicata;
5) Topografia con elementi di geodesia;
6) Architettura tecnica;
7) Idraulica;
8) Elettrotecnica;
9) Macchine;
10) Tecnologie generali;
11) Materie giuridiche ed economiche;
12) Petrografia;
13) Geologia;
14) Paleontologia;
15) Arte mineraria;
16) Giacimenti minerari;
17) Metallurgia e metallografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Costruzione di ponti;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Igiene applicata all'ingegneria;
5) Costruzione di macchine;
6) Disegno di macchine e progetti;
7) Tecnologie speciali minerarie;
8) Impianti industriali elettrici;
9) Chimica fisica;
10) Chimica industriale;
11) Elettrochimica;
12) Geofisica mineraria;
13) Geologia applicata;
14) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
15) Impianti industriali minerari;
16) Analisi chimiche.
Art. 56. - Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti:
fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; petrografia e paleontologia prima di geologia; geologia prima di geologia applicata e giacimenti minerari; chimica applicata prima di metallurgia e metallografia e di chimica industriale; idraulica prima di costruzioni idrauliche; scienza delle costruzioni prima di costruzione di ponti e di costruzioni di legno, ferro e cemento armato; scienza delle costruzioni, macchine e tecnologie generali prima di costruzione di macchine; topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica; macchine ed elettrotecnica prima di tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti; arte mineraria prima di impianti industriali minerari.
Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti:
scienza delle costruzioni; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; costruzione di ponti; chimica applicata; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; tecnologie generali; idraulica; elettrotecnica; macchine; topografia con elementi di geodesia; arte mineraria; metallurgia e metallografia; paleontologia; geologia; geologia applicata; costruzioni idrauliche; petrografia; giacimenti minerari; tecnica ed economia dei trasporti; architettura tecnica; costruzione di macchine; disegno di macchine e progetti e geofisica mineraria.
Art. 57. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria mineraria lo studente, oltre ad avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro complementari da lui scelti, dovrà avere effettuato almeno tre mesi di tirocinio pratico presso aziende minerarie e metallurgiche.
Art. 58. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria, civile (sottosezione edile):
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica.;
4) Chimica applicata;
5) Topografia con elementi di geodesia;
6) Architettura tecnica (biennale);
7) Idraulica;
8) Elettrotecnica;
9) Macchine;
10) Tecnologie generali;
11) Materie giuridiche ed economiche;
12) Costrizioni in legno, ferro e cemento armato;
13) Estimo civile e rurale;
14) Costruzioni stradali e ferroviarie;
15) Architettura e composizione architettonica;
16) Tecnica urbanistica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Costruzione di ponti;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Costruzioni marittime
5) Impianti speciali idraulici;
6) Igiene applicata all'ingegneria;
7) Agraria ed economia rurale;
8) Tecnologie speciali;
9) Comunicazioni elettriche;
10) Geologia applicata;
11) Geofisica applicata.
Art. 59. I corsi su elencati hanno la durata di un anno accademico, ad eccezione di quello di architettura tecnica che è biennale per la Sottosezione edile e comporta un esame distinto alla fine di ciascun anno di corso.
Art. 60. - Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti:
fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; scienza delle costruzioni prima di architettura tecnica, di costruzione di ponti e di costruzioni in legno, ferro e cemento armato; architettura tecnica prima di architettura e composizione architettonica; costruzioni in legno, ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti e di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica;topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie;macchine ed elettrotecnica prima: di tecnica ed economia dei trasporti; elettrotecnica prima di impianti elettrici industriali.
Art. 61. - Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti:
scienza delle costruzioni; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; chimica applicata; topografia con elementi di geodesia; architettura tecnica I e II; idraulica; elettrotecnica; macchine; tecnologie generali; architettura e composizione architettonica; tecnica urbanistica; costruzione di ponti; costruzioni idrauliche; costruzioni marittime; tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; impianti speciali idraulici; estimo civile e rurale; costruzioni stradali e ferroviarie; comunicazioni elettriche; geologia applicata; geofisica applicata,
Art. 62. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, Sottosezione edile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali sopraindicati ed almeno in due complementari da lui scelti.
Art. 63. - Sia per la Sezione mineraria che per la civile, gli esami di profitto consistono in prove orali ed eventualmente anche scritte e pratiche, secondo quanto viene stabilito, per ciascuno di essi, dal Consiglio di facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-29;752#art-1