Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398: e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550 e 30 luglio 1953, n. 716; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 2 gennaio 1952, n. 22; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare lo nuove modifiche proposte, Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: 12) "Storia dei trattati e politica internazionale; 13) Esegesi delle fonti del diritto romano; 14) Diritto comune; 15) Storia delle dottrine politiche". L'art. 19 relativo al corso di laurea in scienze politiche è sostituito dal seguente: "Lo studente non è ammesso a sostenere: a) nessun esame di diritto privato o pubblico senza, aver rispettivamente superato gli esami di istituzioni di diritto privato o di diritto pubblico b) l'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica; c) gli esami di storia e politica coloniale e di storia dei trattati e politica internazionale se non ha superato l'esame di storia moderna". Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 11) "Lingue e letterature slave; 12) Antichità sarde; 13) Storia della Sardegna; 14) Linguistica sarda". TITOLO VIII. - Facoltà di ingegneria Art. 54. - La Facoltà di ingegneria comprende il triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria ed in ingegneria civile - Sottosezione edile. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta. Art. 55. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria mineraria: 1) Scienza delle costruzioni; 2) Meccanica applicata alle macchine; 3) Fisica tecnica; 4) Chimica applicata; 5) Topografia con elementi di geodesia; 6) Architettura tecnica; 7) Idraulica; 8) Elettrotecnica; 9) Macchine; 10) Tecnologie generali; 11) Materie giuridiche ed economiche; 12) Petrografia; 13) Geologia; 14) Paleontologia; 15) Arte mineraria; 16) Giacimenti minerari; 17) Metallurgia e metallografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Tecnica ed economia dei trasporti; 2) Costruzione di ponti; 3) Costruzioni idrauliche; 4) Igiene applicata all'ingegneria; 5) Costruzione di macchine; 6) Disegno di macchine e progetti; 7) Tecnologie speciali minerarie; 8) Impianti industriali elettrici; 9) Chimica fisica; 10) Chimica industriale; 11) Elettrochimica; 12) Geofisica mineraria; 13) Geologia applicata; 14) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato; 15) Impianti industriali minerari; 16) Analisi chimiche. Art. 56. - Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti: fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; petrografia e paleontologia prima di geologia; geologia prima di geologia applicata e giacimenti minerari; chimica applicata prima di metallurgia e metallografia e di chimica industriale; idraulica prima di costruzioni idrauliche; scienza delle costruzioni prima di costruzione di ponti e di costruzioni di legno, ferro e cemento armato; scienza delle costruzioni, macchine e tecnologie generali prima di costruzione di macchine; topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica; macchine ed elettrotecnica prima di tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti; arte mineraria prima di impianti industriali minerari. Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti: scienza delle costruzioni; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; costruzione di ponti; chimica applicata; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; tecnologie generali; idraulica; elettrotecnica; macchine; topografia con elementi di geodesia; arte mineraria; metallurgia e metallografia; paleontologia; geologia; geologia applicata; costruzioni idrauliche; petrografia; giacimenti minerari; tecnica ed economia dei trasporti; architettura tecnica; costruzione di macchine; disegno di macchine e progetti e geofisica mineraria. Art. 57. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria mineraria lo studente, oltre ad avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro complementari da lui scelti, dovrà avere effettuato almeno tre mesi di tirocinio pratico presso aziende minerarie e metallurgiche. Art. 58. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in ingegneria, civile (sottosezione edile): 1) Scienza delle costruzioni; 2) Meccanica applicata alle macchine; 3) Fisica tecnica.; 4) Chimica applicata; 5) Topografia con elementi di geodesia; 6) Architettura tecnica (biennale); 7) Idraulica; 8) Elettrotecnica; 9) Macchine; 10) Tecnologie generali; 11) Materie giuridiche ed economiche; 12) Costrizioni in legno, ferro e cemento armato; 13) Estimo civile e rurale; 14) Costruzioni stradali e ferroviarie; 15) Architettura e composizione architettonica; 16) Tecnica urbanistica. Sono insegnamenti complementari: 1) Tecnica ed economia dei trasporti; 2) Costruzione di ponti; 3) Costruzioni idrauliche; 4) Costruzioni marittime 5) Impianti speciali idraulici; 6) Igiene applicata all'ingegneria; 7) Agraria ed economia rurale; 8) Tecnologie speciali; 9) Comunicazioni elettriche; 10) Geologia applicata; 11) Geofisica applicata. Art. 59. I corsi su elencati hanno la durata di un anno accademico, ad eccezione di quello di architettura tecnica che è biennale per la Sottosezione edile e comporta un esame distinto alla fine di ciascun anno di corso. Art. 60. - Le precedenze per le iscrizioni e gli esami sono le seguenti: fisica tecnica e meccanica applicata alle macchine prima di macchine; scienza delle costruzioni prima di architettura tecnica, di costruzione di ponti e di costruzioni in legno, ferro e cemento armato; architettura tecnica prima di architettura e composizione architettonica; costruzioni in legno, ferro e cemento armato prima di costruzione di ponti e di costruzioni stradali e ferroviarie; scienza delle costruzioni prima di idraulica;topografia prima di costruzioni stradali e ferroviarie;macchine ed elettrotecnica prima: di tecnica ed economia dei trasporti; elettrotecnica prima di impianti elettrici industriali. Art. 61. - Sono accompagnati da esercitazioni i seguenti insegnamenti: scienza delle costruzioni; meccanica applicata alle macchine; fisica tecnica; chimica applicata; topografia con elementi di geodesia; architettura tecnica I e II; idraulica; elettrotecnica; macchine; tecnologie generali; architettura e composizione architettonica; tecnica urbanistica; costruzione di ponti; costruzioni idrauliche; costruzioni marittime; tecnica ed economia dei trasporti; costruzioni in legno, ferro e cemento armato; impianti speciali idraulici; estimo civile e rurale; costruzioni stradali e ferroviarie; comunicazioni elettriche; geologia applicata; geofisica applicata, Art. 62. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, Sottosezione edile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali sopraindicati ed almeno in due complementari da lui scelti. Art. 63. - Sia per la Sezione mineraria che per la civile, gli esami di profitto consistono in prove orali ed eventualmente anche scritte e pratiche, secondo quanto viene stabilito, per ciascuno di essi, dal Consiglio di facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
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