Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 nov 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 17 settembre 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - GAVA TREMELLONI - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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