Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 nov 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto Presidenziale 3 gennaio 1953, n. 636; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia ed il Brasile, effettuato a Rio de Janeiro il 17 settembre 1953, concernente la proroga dell'Accordo commerciale concluso fra i predetti Stati il 4 giugno 1952.
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