Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a frazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Udito il Consiglio superiore, dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 2 marzo 1954, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società per azioni Tramvie della Sardegna, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Cagliari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954
EINAUDI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 174. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-26;347#art-1