Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Nel prospetto a) allegato al decreto Presidenziale 12 ottobre 1949, n. 1000, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il numero dei posti di insegnanti tecnico-pratici assegnati agli Istituti tecnici industriali è ridotto da 124 a 119 e corrispondentemente è ridotto da 268 a 263 il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti;
b) agli Istituti tecnici commerciali sono assegnati cinque posti di insegnante tecnico-pratico e corrispondentemente e(elevato da quattro a nove il totale dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a detti Istituti;
c) il testo della nota è sostituito dal seguente: I posti di insegnante tecnico-pratico sono istituiti presso gli Istituti a indirizzo mercantile e i posti di assistente sono istituiti presso gli Istituti di Modica, di Melfi e di Udine per cui il detto personale è a carico dello Stato ai termini dell'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 152. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-10;571#art-1