Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 21 ago 1954
Alla nomina dei capi operai si fa luogo con l'osservanza del disposto dell', punto secondo, e dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-5