Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 ago 1954
Gli operai di cui al precedente , possono rinunziare alla nomina a permanente con formale dichiarazione scritta, da presentare entro il termine di un mese dalla data di comunicazione della nomina stessa. In tale caso questa è revocata a tutti gli effetti e gli operai continuano a far parte dei salariati, temporanei, restando assoggettati alle norme legislative e regolamentari sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati non di ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-4