Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 ago 1954
Nel contingente di ciascuna Forza armata, di cui al precedente , sono compresi gli operai che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, rivestivano la qualifica di permanenti, anche se facenti parte dei ruoli transitori ed occupanti, nelle preesistenti tabelle organiche, posti in soprannumero, per essere stati sistemati in ruolo in virtù di speciali disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-08;572#art-2