Art. 2
2 / 2In vigore dal 2 set 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, per la parte commerciale, dal 1 gennaio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo commerciale, e per la parte relativa ai pagamenti dal 4 febbraio 1953, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo di pagamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-07;749#art-2