Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 1 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto tecnico agrario di Bologna, già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1 ottobre 1949; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1949 è istituito in Bologna un Istituto tecnico agrario statale. Nella tabella, A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi e i posti di ruolo del suddetto Istituto tecnico agrario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-31;833#art-1