Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto tecnico agrario di Bologna, già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1 ottobre 1949;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1949 è istituito in Bologna un Istituto tecnico agrario statale.
Nella tabella, A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi e i posti di ruolo del suddetto Istituto tecnico agrario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-31;833#art-1