Art. 29
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 29

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In vigore dal 15 giu 1954
Alla cessazione definitiva dell'attività del Comitato, sia alla data stabilita che nel caso di scioglimento anticipato, l'assemblea dei partecipanti deciderà in ordine alla destinazione delle eventuali eccedenze attive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-29