Art. 16
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 16

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In vigore dal 15 giu 1954
Il presidente del Comitato rappresenta verso i terzi e in giudizio il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, questi sarà temporaneamente sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente più anziano di età. Il presidente del Comitato è di diritto presidente della Giunta esecutiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-16