Art. 10
Comitato generale organizzatore del 4° Congresso mondiale del petrolio

Art. 10

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In vigore dal 15 giu 1954
L'assemblea è convocata in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, e in sede straordinaria ogni qualvolta il presidente, la Giunta esecutiva e uno dei presidenti dei Comitati speciali e il Collegio dei revisori dei conti lo reputino necessario e su richiesta scritta di almeno un decimo dei partecipanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;231#art-cgo-10