Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 31 ottobre 1953, nn. 803, 804 e 805;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 575.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 54-bis. - Spese effettive ordi-
nanarie, ecc............................. L. 400.000.000
Cap. n. 641-bis (di nuova istituzione).
- Spese inerenti alla restituzione di be-
ni culturali dalla Germania.............. " 25.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 131-bis (di nuova istituzione -
sotto la nuova rubrica di parte straordi-
naria "Spese per la conferenza intergo-
vernativa per la Comunita Europea"). -
Spese di ufficio, cancelleria e illumina-
zione, di acquisto di apparecchi per con-
dizionamento aria, di acquisto di pubbli-
cazioni varie; impianto e manutenzione
dei telefoni; adattamento dei locali;
trasporti e automezzi.................... " 18.000.000
Cap. n. 131-ter (di nuova istituzione).
- Spese di rappresentanza................ " 7.000.000
Cap. n. 131-quater (di nuova istituzio-
ne). - Compensi speciali in eccedenza
ai limiti stabiliti per il lavoro straor-
dinario da corrispondere ai funzionari ed
impiegati delle varie Amministrazioni
statali addetti alla Conferenza (art. 6
del decreto legislativo Presidenziale 27
giugno 1946, n. 19)...................... " 5.000.000
Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 247-ter (di nuova istituzione).
- Spese per lo svolgimento del Congresso
in ternazionale di diritto agrario....... " 10.000.000
Ministero dell'intento:
Cap. n. 137. - Istituzione e mantenimen-
to di Centri di raccolta, ecc............ L. 110.000.000
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L. 575.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;178#art-1