Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: È concesso al Centro tecnico addestrativo della Difesa Aerea Territoriale (D.A.T.) l'uso della bandiera conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. La bandiera sarà custodita presso il Centro tecnico addestrativo della Difesa Aerea Territoriale dal proprio Comandante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1954 EINAUDI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 137. - CARLOMAGNO
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