Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n 97: 30 ottobre 1949, numero 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546 e 11 marzo 1953, n. 756;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, le successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'attuale art. 250 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio", in "chirurgia generale" ed in "anestesia".
Scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente,
del sangue e del ricambio.
Art. 251. - La scuola che ha la durata di due anni, ha sede presso l'Istituto di patologia medica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.
Art. 252. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Chimica dei processi digestivi, nozioni di chimica sulle malattie del ricambio; elementi di ematologia morfologica e clinica.
Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità. Anatomia patologica del tubi digerente ed organi annessi. Anatomia patologica ematopoetici. Terapia generale e speciale delle malattie del ricambio, del sangue e del tubo digerente. Internato nella patologia medica.
2° anno:
Emopatie essenziali e sintomatiche. Malattie del tubo digerente ed organi annessi. Malattie del ricambio e loro rapporti con le ghiandole endocrine.
Art. 253. - Gli iscritti al 2° anno hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto di patologia medica, secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola.
Art. 254. - Al termine del 1° anno gli iscritti dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia morfologica e clinica e di chimica fisiologica e clinica. Alla fine dei corsi, oltre alla dissertazione scritta, i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento, una prova clinica sul malato ed una indagine di laboratorio.
Scuola di specializzazione in chirurgia generale
Art. 255. - La scuola che ha la durata di cinque anni, ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.
Art. 256. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Patologia e clinica chirurgica; anatomia chirurgica e semeiotica chirurgica.
2° anno:
Patologia e clinica chirurgica; anestesia e diagnostica chirurgica.
3° anno:
Patologia e clinica chirurgica; traumatologia, ortopedia, medicina operatoria, chirurgia infantile.
4° anno:
Patologia e clinica chirurgica; chirurgia, vascolare, chirurgia plastica, chirurgia d'urgenza, medicina operatoria.
5° anno:
Patologia e clinica chirurgica; neuro-chirurgia, chirurgia toracica, tecnica operatoria.
Art. 257. - I corsi potranno essere integrati con conferenze che offrono particolare, interesse, su argomenti scelti dal direttore della scuola. È obbligatorio l'internato in clinica chirurgica nei periodi stabiliti dal direttore della scuola.
Scuola di specializzazione in anestesia
Art. 258. - La scuola che ha la durata di due anni, ha sede presso la clinica chirurgica generale, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.
Art. 259. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno: I fondamenti anatomici, fisiologici e farmacologici delle anestesie.
2° anno: Le anestesie generali. Le anestesie locali regionali.
Trattamento pre e post-anestetico.
Art. 260. - I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti scelti dal direttore. Gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nella clinica chirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-23;743#art-1