Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 12 mag 1954
Il Comitato previsto dall' della legge ha sede presso l'Istituto nazionale per il commercio estero che provvede al servizio di segreteria del Comitato stesso. Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni di cui all' della legge, redatte su speciali moduli predisposti dai Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, d'intesa con l'I.N.A., provvede all'istruttoria. L'I.C.E. può, a tal fine, richiedere notizie supplementari e la documentazione che riterrà necessaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-9