Art. 4
4 / 13In vigore dal 12 mag 1954
È vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento di cui all' della legge; la violazione di tale divieto, da chiunque commessa, importa la perdita dei diritti derivanti dall'assicurazione o dalla riassicurazione effettuate per conto dello Stato.
L'assicurato per operazioni previste dalla legge, è tenuto a denunciare all'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, ogni diversa assicurazione collaterale stipulata nei limiti previsti dall' della legge. Qualora l'assicurazione collaterale sia stipulata successivamente all'assicurazione statale, la predetta denuncia dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione della polizza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-4