Art. 1
1 / 13In vigore dal 12 mag 1954
IL PRESIDENTE. DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Norme di esecuzione del titolo I della legge 22 dicembre 1953, n. 955.
.
L'assicurazione dei crediti previsti dall' della legge non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso, liquido o per consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi, o per rilascio di cambiali o per emissione di tratte, o per rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o in altro modo valido ai termini del contratto di fornitura.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;172#art-1