Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 4 dicembre 1953, con la quale il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune di Genzano di Roma (provincia di Roma), in esecuzione della deliberazione 4 settembre 1952, n. 35, del Consiglio comunale, ha chiesto che alla frazione di quel Comune comprendente le contrade di Landi, Muti, Pedica, Presciano e San Gennaro sia ufficialmente attribuita la denominazione "Landi"; Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Roma, espresso con deliberazione 26 settembre 1953, n. 371; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934; n. 383; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Alla frazione del comune di Genzano di Roma, di cui alle premesse, è attribuita la denominazione di "Landi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 159. - CARLOMAGNO
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