Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 4897 in data 21 marzo 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha stabilito di acquistare un appartamento da destinare a sede della propria Sezione staccata in Chiavari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad acquistare un appartamento di proprietà dei signori Delmonte Angelo e Delmonte Giovan Battista fu Enrico, e Cuneo Mario, Cuneo Ettore, Cuneo Silvio e Cuneo Alfredo fu Pietro, sito in Chiavari, corso Genova n. 6, per adibirlo a sede della propria Sezione staccata in Chiavari, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 4897 del 21 marzo 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
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