Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 25 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, n. 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964; 25 luglio 1952, n. 1207 e 10 febbraio 1953, n. 377; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "esegesi delle fonti del diritto romano". Art. 28. - È sostituito dal seguente: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in matematica e fisica; c) la laurea in fisica; d) la laurea in chimica; e) la laurea in scienze naturali; f) la laurea in scienze biologiche. La Facoltà comprende inoltre il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria. La durata degli studi per i corsi di laurea in scienze matematiche, in matematica e fisica, in fisica, in scienze naturali e in scienze biologiche, è di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea: in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica". Dopo l'art. 37 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in fisica, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in fisica Art. 38. - Le materie di insegnamento per la laurea in fisica sono le seguenti: Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Analisi superiore; 4) Meccanica razionale - con elementi di statica grafica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale) 7) Fisica matematica; 8) Fisica teorica; 9) Fisica superiore; 10) Chimica fisica; 11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 12) Preparazioni chimiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Spettroscopia; 3) Mineralogia; 4) Astronomia; 5) Calcolo delle probabilità; 6) Fisica terrestre; 7) Geodesia; 8) Radioattività. Agli effetti dell'iscrizione e degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche rispetto a tutte le altre, le seguenti materie: analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), geometria analitica con elementi di proiettiva, meccanica razionale con elementi di statica grafica, fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica con elementi di organica, per cui lo studente deve superare gli esami di queste discipline, prima di essere ammesso agli altri esami. L'insegnamento biennale di "analisi matematica", importa due esami distinti. Gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), geometria analitica con elementi di proiettiva, e meccanica razionale comportano ognuno un corso annuale di esercizi. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennale) importano un esame alla fine di ogni anno. Art. 39. - I laureati in scienze matematiche, in matematica e fisica, sono iscritti al quarto anno del corso di laurea in fisica, con la convalida degli esami comuni superati. I laureati in ingegneria, possono essere ammessi al quarto anno di fisica purchè abbiano frequentato almeno due corsi del secondo biennio di scienze matematiche o di matematica e fisica. Coloro che siano forniti di altra laurea, purchè in possesso del diploma di maturità valido per l'iscrizione al corso di laurea in fisica, possono essere iscritti al secondo anno di corso purchè abbiano frequentato un numero di corsi di scienze matematiche o di matematica e fisica ritenuto sufficiente dal Consiglio della facoltà. Il Consiglio di facoltà determina, caso per caso, quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea, possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in fisica. Art. 40. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari. Art. 41. - L'esame di laurea consiste in: discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta a carattere scientifico o di compilazione sulle scienze fisiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria in duplice copia almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea e in due tesine orali su tre scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI TOSATO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 Luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;402#art-1