Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 feb 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1954 EINAUDI TOSATO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 68. - PALLA
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