Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di 1937, n. 1767, e successive modificazioni, alla Facoltà la Università di Sassari, per assicurare il funzionamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituita presso l'Università predetta con la legge 11 aprile 1953, n. 314;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza dell'11 dicembre 1953;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il ruolo organico dei posti dei professori di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari è stabilito come appresso:
Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 11;
Facoltà di farmacia: posti di ruolo 2;
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: posti di ruolo 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1954
EINAUDI
TOSATO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 19. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-26;25#art-1