Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di 1937, n. 1767, e successive modificazioni, alla Facoltà la Università di Sassari, per assicurare il funzionamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituita presso l'Università predetta con la legge 11 aprile 1953, n. 314; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza dell'11 dicembre 1953; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il ruolo organico dei posti dei professori di ruolo delle Facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari è stabilito come appresso: Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 11; Facoltà di farmacia: posti di ruolo 2; Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: posti di ruolo 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1954 EINAUDI TOSATO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 19. - PALLA
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