Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 24 mar 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sulla revisione generale della tabella che determina il numero e la residenza dei notari nel territorio della Repubblica; Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla circoscrizione territoriale dei distretti notarili; Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 972; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, sulla riunione dei distretti notarili e sull'aggregazione di Comuni agli effetti dell'assistenza notarile; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Visti i pareri dei Consigli notarili e delle Corti di Appello sulla revisione generale anzidetta; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: Il numero e la residenza dei notari nei Comuni della Repubblica italiana sono determinati in conformità della tabella annessa al presente decreto, la quale, firmata dal Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, sostituisce la corrispondente tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141. Nella stessa tabella vengono determinati altresì i distretti notarili riuniti e il rispettivo capoluogo, nonché i Comuni aggregati, agli effetti dell'assistenza notarile, ad altri Comuni sedi di notaio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1954 EINAUDI DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 1. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-18;18#art-1