Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 apr 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 20 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 172 in data 15 giugno 1953, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ha stabilito di acquistare un appartamento composto di n. 66 vani, per la nuova sede dei propri uffici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad acquistare dalla Società Costruzioni Immobiliari s.r.l, l'intero primo piano dell'edificio ubicato in La Spezia, tra la via Veneto e la via Don Minzoni da adibire a nuova sede dei propri uffici, alle condizioni specificate nella deliberazione numero 172 del 15 giugno 1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954 EINAUDI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 26. - PALLA
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