Parte PRIMA›Titolo I
Art. 8
8 / 33In vigore dal 18 mag 1954
Qualora, dopo avere effettuato la ricostruzione di carriera secondo le norme del presente decreto, risulti che l'interessato ha raggiunto, al di fuori della ricostruzione stessa, una posizione più favorevole, o almeno uguale, per grado o per anzianità di grado, rispetto a quella che gli spetterebbe in base alla detta ricostruzione, la posizione raggiunta si intende acquisita, salvo quanto disposto dal precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-8