Art. 29
Titolo V

Art. 29

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In vigore dal 18 mag 1954
I posti da conferire per ricostruzione nei gradi 9° ed 8° del ruolo di gruppo C non potranno superare alla data del 1 giugno 1948 il numero rispettivamente di settantasei e di diciotto per quanto riguarda il quadro contabile ed esecutivo, ed il numero rispettivamente di dieci e di quattro per quanto concerne il quadro tecnico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-29