Art. 27
Titolo V

Art. 27

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In vigore dal 18 mag 1954
La Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà fra gli impiegati aventi diritto alla ricostruzione nel ruolo contabile ed esecutivo di gruppo O che rivestivano il grado 9° del gruppo C all'atto della costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici quelli meritevoli di avanzamento al grado 8° del gruppo stesso con effetto dal 1 luglio 1926. La stessa Commissione prenderà poi in esame la posizione degli impiegati non promossi a norma del comma precedente e di quelli aventi diritto alla ricostruzione suddetta promossi al grado 9° del gruppo C successivamente alla costituzione dell'Azienda, sia per normale avanzamento che per ricostruzione di carriera, fra i quali, tenuto conto anche della data di raggiungimento del grado 9°, proporrà quelli meritevoli di promozione al grado 8° con effetto dal 1 luglio 1930, 1 luglio 1935, 1 gennaio 1938, 1 luglio 1939 e 1 gennaio 1943. Non potrà però essere promosso al grado 8° del gruppo O, per ricostruzione di carriera, il personale pervenuto al grado 9° dopo la data del 3 febbraio 1937, salvo che non provenga da quello assunto, per esame, nei ruoli del personale p.t.t. di seconda categoria anteriormente alla emanazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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