Art. 20
Titolo IV

Art. 20

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In vigore dal 18 mag 1954
Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1 maggio 1940 risulti coprire, sia per ricostruzione di carriera sia per posizione raggiunta nell'Azienda, un grado inferiore al 9°, sarà preso in esame e, se riconosciuto meritevole, promosso al grado 90 del gruppo B con effetto da data non anteriore a quella di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, partecipando poi agli scrutini per le eventuali ulteriori promozioni unitamente al personale di cui ai successivi .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-20