Titolo III
Art. 18
18 / 33In vigore dal 18 mag 1954
Al personale che, con la ricostruzione di cui ai precedenti , verrà considerato meritevole di promozione al grado 5°, sarà attribuita la promozione nell'ordine di valutazione di cui all' con l'anzianità del 1 luglio 1929 per il primo posto da conferire e del 16 marzo 1946 per gli altri due.
Ai funzionari ai quali, a norma dell' del regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1115, e dell' del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, fu conferito il trattamento di grado 5° a tutti gli effetti, sarà riconosciuta, se più favorevole, una anzianità di grado corrispondente a quella del trattamento conferito in dipendenza delle disposizioni citate.
Gli impiegati meritevoli di promozione al grado 6° saranno assegnati a tale grado nell'ordine di valutazione stabilito con i criteri indicati nell' e con l'anzianità rispettivamente del 1 luglio 1926, 1 maggio 1934, 16 giugno 1936, 16 dicembre 1938, 1 giugno 1940, 1 aprile 1946, 16 dicembre 1947.
Nello stesso modo si procederà per gli impiegati da assegnarsi al grado 7°, attribuendo loro nell'ordine la anzianità del 1 luglio 1926, 1 ottobre 1935, 16 dicembre 1938, 1 gennaio 1939, 16 maggio 1940, 15 maggio 1946 (due posti).
Le date di cui ai precedenti commi, saranno dalla Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, posticipate, ove ciò sia necessario nel caso singolo, in dipendenza della applicazione del disposto dell'.
Il personale che, in sede di ricostruzione di carriera, non possa conseguire uno dei gradi di cui ai precedenti commi, sarà promosso, se ne abbia titolo, ai gradi 8°, 9° o 10° con decorrenza non anteriore a quella del raggiungimento dell'anzianità complessiva valutabile, indicata per i detti gradi nell', sempre che tale anzianità risulti maturata anteriormente al 1 giugno 1948.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-18