Art. 13
Parte SECONDATitolo II

Art. 13

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In vigore dal 18 mag 1954
Ogni volta che le presenti norme stabiliscono la formazione di una graduatoria o la scelta di meritevoli fra personale di un determinato grado, s'intendono compresi fra il personale da esaminare anche gli aventi diritto alla ricostruzione che raggiunsero nell'Azienda il grado stesso non posteriormente alle date risultanti dall'applicazione delle presenti norme per il conferimento di esso grado in sede di ricostruzione di carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-13