Parte SECONDA›Titolo II
Art. 12
12 / 33In vigore dal 18 mag 1954
Salvo le disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, quando gli avanzamenti da effettuarsi in sede di ricostruzione di carriera siano subordinati a valutazioni comparative, la Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, terrà conto delle benemerenze di guerra, della cultura, dell'anzianità di servizio, dell'anzianità di grado rivestito o attribuito per ricostruzione, delle mansioni esercitate, degli incarichi speciali eventualmente disimpegnati, delle benemerenze di servizio, della condotta, della capacità e del rendimento di ogni aspirante.
I requisiti di cui al precedente comma saranno di volta in volta valutati con riferimento alla data alla quale si riferisce lo scrutinio, ed in base agli elementi risultanti dalle registrazioni matricolari e dagli atti personali degli interessati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-12