Art. 11
Parte SECONDATitolo II

Art. 11

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In vigore dal 18 mag 1954
Nella valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato fino al 31 maggio 1948 nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con funzioni inerenti a gruppi diversi da quello in cui la carriera è ricostruita viene valutato come segue: per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo A, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo B, per metà se in funzioni equiparate a quelle del gruppo C; per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo B, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo C; per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo O, per due terzi se prestato nelle mansioni del personale subalterno. La Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, procederà all'applicazione del presente articolo in base a dichiarazioni dell'Amministrazione attestanti la qualità e la durata delle funzioni o mansioni esercitate da ciascun aspirante alla ricostruzione, indipendentemente dalla categoria o gruppo di effettiva appartenenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-11