Art. 2
2 / 2In vigore dal 1 giu 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1954
EINAUDI
PELLA - RUBINACCI - SEGNI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-05;230#art-2