Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 11 novembre 1938, n. 1917;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso mediante scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia ed il Belgio il 6 agosto 1953 che modifica l'art. 4 dell'Accordo italo-belga per facilitare l'ammissione in ciascuno dei due Paesi, degli apprendisti dell'altro Paese, concluso a Bruxelles il 29 settembre 1938 e reso esecutivo con regio decreto 11 novembre 1938, n. 1917.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-05;230#art-1