Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 14 luglio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze. È approvata, altresì, l'annessa dichiarazione aggiuntiva in data 31 ottobre 1953.
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