Art. 1
1 / 3In vigore dal 19 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 14 luglio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze. È approvata, altresì, l'annessa dichiarazione aggiuntiva in data 31 ottobre 1953.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-04;130#art-1