Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 23 mag 1993
Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-27;1260#art-4