Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 dic 1953
Fermo restando il divieto indicato nell'art. 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicano anche ai recidivi, salvo che alla data del 18 dicembre 1953 abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere a) e b) dell', per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva. Nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data del 18 dicembre 1953 per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del 18 dicembre 1953. L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni: 1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; 2) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell', lettera d). L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell', lettera d) e nell', lettere a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-19;922#art-4