Art. 3
3 / 6In vigore dal 21 dic 1953
Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della, pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-19;922#art-3