Art. 1

Art. 1

1 / 6
In vigore dal 21 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delegazione del 18 dicembre 1953, n. 920; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta: . È concessa amnistia: a) per ogni reato, non militare o finanziario, per Il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena, pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria. Sono esclusi dall'amnistia i delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'art. 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi; b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonché per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti; c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa; d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia; e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a); f) per i reati finanziari preveduti: 1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila; 2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila. L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esso siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma,
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-19;922#art-1